RICORSI
RICORSI AVVERSO VERBALI DI VIOLAZIONE AD ALTRE LEGGI E REGOLAMENTI DIVERSI DAL CODICE DELLA STRADA
Come si presenta un ricorso avverso i verbali di violazioni a leggi e regolamenti (diversi dal Codice della Strada)? |
I ricorsi avverso i verbali di leggi e regolamenti devono essere proposti entro 30 giorni all'autorità amministrativa indicata di volta in volta sul verbale. Le modalità di presentazione sono indicate in dettaglio a tergo del verbale. Come si presenta un ricorso al Giudice di Pace avverso un’ordinanza ingiunzione? Ai sensi dell’art. 205 del Codice della Strada è ammessa opposizione contro l’ordinanza del Prefetto avanti il Giudice di Pace entro 30 giorni dalla data di notificazione.
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RICORSO AL GIUDICE DI PACE AVVERSO UN VERBALE DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA
Come si presenta un ricorso al Giudice di Pace avverso un Verbale al Codice della Strada? |
Deve essere presentato dal trasgressore o dal soggetto obbligato in solido, nel caso non sia stato provveduto al pagamento in misura ridotta, entro 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione. Deve essere depositato presso la cancelleria del G.d.P. del luogo della commessa violazione direttamente dal ricorrente o da un suo procuratore legale, oppure spedito entro lo stesso termine con plico raccomandato.
La sentenza del Giudice di Pace è appellabile al Tribunale. |
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RICORSO AL PREFETTO AVVERSO I VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA
Come si presenta un ricorso al Prefetto avverso ad un Verbale al Codice della Strada? |
Deve essere presentato dal trasgressore o dal soggetto obbligato in solido, nel caso non sia stato provveduto al pagamento in misura ridotta del verbale oggetto del ricorso stesso entro 60 giorni (non 2 mesi) dalla data della contestazione o notificazione. Può essere presentato in carta libera direttamente al Prefetto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno oppure personalmente presso l'ufficio della Polizia Locale di Canelli o inviato con raccomandata con ricevuta di ritorno al Comando di Polizia Locale di Canelli. In tale ricorso dovrà essere indicata chiaramente la volontà di rivolgersi al Prefetto. Si ricorda che a norma dell'art. 204 del Codice della Strada il Prefetto, qualora non accolga il ricorso, può emettere una ordinanza-ingiunzione che comporta, per il ricorrente, il pagamento di una somma almeno doppia di quella originaria. Contro l’ordinanza ingiunzione di pagamento del Prefetto è possibile ricorrere al Giudice di Pace. Il pagamento esclude il ricorso. . |
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