IMPOSTA DI SOGGIORNO
Cos'è l'IMPOSTA DI SOGGIORNO
Nel diritto italino l’imposta di soggiorno, detta anche tassa di soggiorno, è un'imposta di carattere locale applicata a carico delle persone che alloggiano nelle strutture ricettive di territori classificati come località turistica o città d'arte. La tassa, abolita nel 1991, è stata reintrodotta nella legislazione italiana nel 2011. Il decreto prevede la facoltà per i comuni presenti negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire un’imposta di soggiorno a carico dei soggetti non residenti che alloggiano nelle strutture ricettive alberghiere e extra-alberghiere del proprio territorio, stabilendone anche i limiti di attuazione.
Cos'è e dove si applica
L'imposta di soggiorno, adottata dal Comune di Canelli (in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011), si applicherà dal 1° settembre 2014.
Con la deliberazione n. 43 del 23 luglio 2014, esecutiva a sensi di legge, il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento per l’applicazione dell’imposta di soggiorno e le relative tariffe.
Per disposizione legislativa, l'imposta è destinata a finanziare gli interventi in materia di turismo compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i relativi servizi pubblici locali.
Per l’anno 2021 l’imposta di soggiorno è stata azzerata con D.g.c. 04/2021.
Presupposto dell'imposta
Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture alberghiere ed extra-alberghiere che offrono alloggio, ubicate nel territorio del Comune di Canelli. Rientrano fra queste a titolo esemplificativo e non esaustivo: campeggi, aziende agrituristiche, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed & breakfast, case vacanze, case ed appartamenti per vacanze, esercizi di affittacamere, case per ferie, residenze turistico-alberghiere, alberghi, villaggi turistici, ostelli, alloggi vacanze, nonché gli immobili destinati alle locazioni brevi, di cui all’art. 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50..
Soggetto passivo
E' soggetto all'imposta chi alloggia nelle strutture ricettive che si trovano nel territorio della città di Canelli e non risulta iscritto all’anagrafe del Comune di Canelli. Sono fatte salve le esenzioni espressamente elencate nel Regolamento comunale.
Tariffe
La misura dell’imposta è commisurata con riferimento alle tipologie ricettive richiamate nell' art. 1 del citato Regolamento:
Modulazione della tariffa fino ad un massimo di 4 pernottamenti consecutivi nella medesima struttura ricettiva, per tutte le tipologie
Esenzioni Sono esenti:
Le esenzioni previste ai punti "2" (autisti di pullman e accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati - un autista e un accompagnatore ogni 20 partecipanti) e le esenzioni previste al punto “3”( le scolaresche e gli studenti universitari fuori sede) sono subordinate alla presentazione al gestore della struttura della dichiarazione utilizzando il Modulo A allegato. Le esenzioni previste ai punti “4” e “5” sono subordinate alla presentazione della dichiarazione utilizzando il Modulo B allegato. In particolare le attestazioni presentate dai clienti per ottenere l'esenzione dal pagamento dell'imposta, dovranno essere trattenute dal gestore della struttura, conservate nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 (Codice della privacy) e potranno essere oggetto di richiesta ai fini di un successivo controllo da parte degli uffici comunali' soggetto all'imposta chi alloggia nelle strutture ricettive che si trovano nel territorio della città di Canelli e non risulta iscritto all’anagrafe del Comune di Canelli. Sono fatte salve le esenzioni espressamente elencate nel Regolamento comunale.
Obblighi dei gestori delle strutture ricettive I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a:
NOTA BENE: La dichiarazione trimestrale va presentata anche se per il periodo considerato non ci sono stati pernottamenti o ci sono stati pernottamenti di soggetti esenti dal pagamento dell'imposta. Le sanzioni previste a carico dei gestori (e degli ospiti) per i casi di inottemperanza agli obblighi di cui sopra, sono indicate nel Regolamento (articoli 5 e 8).
Per ogni anno di imposta le scadenze sono:
La dichiarazione trimestrale deve essere trasmessa per via telematica, e potrà eventualmente essere accompagnata (ma non “sostituita”) anche da un modulo cartaceo (COMUNICAZIONE TRIMESTRALE), con le seguenti modalità:
Modalita' di versamento dell' imposta Entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare il gestore dovrà procedere al riversamento attivando uno dei seguenti canali di pagamento:
Sanzioni Le sanzioni previste a carico dei gestori (e degli ospiti) per i casi di inottemperanza agli obblighi di cui sopra, sono indicate nel Regolamento (articoli 5 e 8). Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione trimestrale alle prescritte scadenze, ovvero per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del Regolamento comunale (segnalazione delle inadempienze degli ospiti) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 Euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 Euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte comunque salve le sanzioni penali previste per il reato di appropriazione indebita di denaro pubblico, spettante al Comune di Canelli.
Versamenti in eccedenza Nei casi di versamento dell’imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l’importo può essere recuperato, previa comunicazione al Comune di Canelli – Ufficio tributi., mediante compensazione con i pagamenti dell’imposta stessa da effettuare alle successive scadenze (art. 10 del Regolamento comunale). Nel caso in cui i versamenti in eccedenza non siano stati compensati, può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non si procede al rimborso dell’imposta per importi pari o inferiori ad euro 30,00 ai sensi della normativa vigente. Normativa di riferimento Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, art. 4
Documenti correlatiDelibere di approvazione degli atti
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