Imposta di soggiorno - Comune di Canelli

Servizi : SETTORE 4 - DEMOGRAFICO - TRIBUTI  : Servizio Tributi : Imposta di soggiorno - Comune di Canelli

IMPOSTA DI SOGGIORNO 

Cos'è l'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Nel diritto italino l’imposta di soggiorno, detta anche tassa di soggiorno, è un'imposta di carattere locale applicata a carico delle persone che alloggiano nelle strutture ricettive di territori classificati come località turistica o città d'arte. La tassa, abolita nel 1991, è stata reintrodotta nella legislazione italiana nel 2011. Il decreto prevede la facoltà per i comuni presenti negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire un’imposta di soggiorno a carico dei soggetti non residenti che alloggiano nelle strutture ricettive alberghiere e extra-alberghiere del proprio territorio, stabilendone anche i limiti di attuazione.

 

Cos'è e dove si applica

L'imposta di soggiorno, adottata dal Comune di Canelli (in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011), si applicherà dal 1° settembre 2014.

Con la deliberazione n. 43 del 23 luglio 2014, esecutiva a sensi di legge, il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento per l’applicazione dell’imposta di soggiorno e le relative tariffe.

Per disposizione legislativa, l'imposta è destinata a finanziare gli interventi in materia di turismo compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i relativi servizi pubblici locali.

Per l’anno 2021 l’imposta di soggiorno è stata azzerata con D.g.c. 04/2021.

 

Presupposto dell'imposta

Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture alberghiere ed extra-alberghiere che offrono alloggio, ubicate nel territorio del Comune di Canelli. Rientrano fra queste a titolo esemplificativo e non esaustivo: campeggi, aziende agrituristiche, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed & breakfast, case vacanze, case ed appartamenti per vacanze, esercizi di affittacamere, case per ferie, residenze turistico-alberghiere, alberghi, villaggi turistici, ostelli, alloggi vacanze, nonché gli immobili destinati alle locazioni brevi, di cui all’art. 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50..

 

Soggetto passivo

E' soggetto all'imposta chi alloggia nelle strutture ricettive che si trovano nel territorio della città di Canelli e non risulta iscritto all’anagrafe del Comune di Canelli. Sono fatte salve le esenzioni espressamente elencate nel Regolamento comunale.

 

Tariffe

La misura dell’imposta è commisurata con riferimento alle tipologie ricettive richiamate nell' art. 1 del citato Regolamento:

Pubblicato il 
Aggiornato il 
Risultato (76517 valutazioni)

Modulazione della tariffa

fino ad un massimo di 4 pernottamenti consecutivi nella medesima struttura ricettiva, per tutte le tipologie

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE
Alberghi e residenze turistico alberghiere  

Tariffa di soggiorno a persona e per singolo pernottamento
1 stella € 1,00
2 stelle € 1,50
3 stelle € 1,70
4 stelle € 2,00
5 stelle e 5 stelle lusso € 2,50

STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE 
Bed & Breakfast   

Tariffa di soggiorno a persona e per singolo pernottamento
1 stella € 1,00
2 stelle € 1,30
3 stelle € 1,60
4 stelle € 2,00

STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE  

Tariffa di soggiorno a persona e per singolo pernottamento
Ostelli per la gioventù € 1,00

Immobili destinati alle locazioni turistiche, di cui all’art. 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50  

€ 1,50
Alloggi vacanze € 1,50
Case per ferie € 1,50
Affittacamere € 1,50
CAV e residence € 1,50

STRUTTURE RICETTIVE RURALI

Aziende agrituristiche

Tariffa di soggiorno a persona e per singolo pernottamento
1 girasole € 0,50
2 girasoli € 1,00
3 girasoli € 1,50
4 girasoli € 1,60
5 girasoli € 1,70

COMPLESSI RICETTIVI ALL’ARIA APERTA Tariffa di soggiorno a persona e per singolo pernottamento
Campeggi e villaggi turistici € 1,50


Esenzioni

Sono esenti:

  1. i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
  2. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti;
  3. le scolaresche, con i relativi docenti accompagnatori, fermi restando gli obblighi di comunicazione a carico dei gestori;
  4. i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
  5. i volontari che prestano servizio in occasione di calamità.
  6. i dipendenti della struttura ricettiva presso la rispettiva struttura datoriale.

Le esenzioni previste ai punti "2" (autisti di pullman e accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati - un autista e un accompagnatore ogni 20 partecipanti) e le esenzioni previste al punto “3”( le scolaresche e gli studenti universitari fuori sede) sono subordinate alla presentazione al gestore della struttura della dichiarazione utilizzando il Modulo A allegato.

Le esenzioni previste ai punti “4” e “5” sono subordinate alla presentazione della dichiarazione utilizzando il Modulo B allegato.

In particolare le attestazioni presentate dai clienti per ottenere l'esenzione dal pagamento dell'imposta, dovranno essere trattenute dal gestore della struttura, conservate nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 (Codice della privacy) e potranno essere oggetto di richiesta ai fini di un successivo controllo da parte degli uffici comunali' soggetto all'imposta chi alloggia nelle strutture ricettive che si trovano nel territorio della città di Canelli e non risulta iscritto all’anagrafe del Comune di Canelli. Sono fatte salve le esenzioni espressamente elencate nel Regolamento comunale.

 

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a:

  1. informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno.
  2. riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una semplice ricevuta nominativa al cliente (conservandone copia) oppure inserendo il relativo importo in fattura indicandolo come "operazione fuori campo IVA".
  3. Nel caso di rifiuto da parte dell'ospite alla corresponsione dell'imposta, il gestore della struttura deve fargli sottoscrivere una dichiarazione e consegnarla all’ufficio Tributi del Comune di Canelli – Via Roma ,37 (Modulo C cliente, Modulo D riservato ai gruppi giudati)
  4. Nel caso in cui l'ospite si rifiuti anche di compilare e sottoscrivere la dichiarazione, sarà cura del gestore redigere e firmare la dichiarazione sostitutiva di notorietà in cui evidenziare la circostanza, riportare i dati del cliente e consegnarla all'ufficio Imposta Tributi del Comune di Canelli, via Roma, 37 ( Modulo E).
  5. conservare tutta la documentazione relativa all’imposta di soggiorno (dichiarazioni sostitutive di esenzione, dichiarazioni di omesso versamento, ecc.) per almeno 5 anni, ai sensi dell’art. 1, comma 161, D.Lgs. 296/2006);
  6. effettuare l'invio anche via e-mail della dichiarazione dell'imposta entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare (ossia entro il 15 gennaio, 15 aprile, 15 luglio, 15 ottobre di ogni anno) comunicando:
    • il numero di coloro che hanno pernottato nel trimestre precedente (soggetti passivi) con espressa indicazione di quelli esenti ( autisti, accompagnatori, minori, ??).
    • Il numero di notti di permanenza relative ai soggetti di cui al punto precedente

NOTA BENE: La dichiarazione trimestrale va presentata anche se per il periodo considerato non ci sono stati pernottamenti o ci sono stati pernottamenti di soggetti esenti dal pagamento dell'imposta. Le sanzioni previste a carico dei gestori (e degli ospiti) per i casi di inottemperanza agli obblighi di cui sopra, sono indicate nel Regolamento (articoli 5 e 8).

  1. versare le somme riscosse entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare.

Per ogni anno di imposta le scadenze sono:

  • 15 gennaio
  • 15 aprile
  • 15 luglio 
  • 15 ottobre

La dichiarazione trimestrale deve essere trasmessa per via telematica, e potrà eventualmente essere accompagnata (ma non “sostituita”) anche da un modulo cartaceo (COMUNICAZIONE TRIMESTRALE), con le seguenti modalità:

  • al n° di fax  0141-820248;
  • tramite pec comune.canelli@pec.it;
  • con consegna a mano agli sportelli dell’ufficio tributi del Comune di Canelli negli orari di apertura al pubblico: lunedì - venerdì dalle 9,00 alle 13,00 sabato chiuso;
  • effettuare l'invio del Conto di Gestione dell'Agente Contabile entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di competenza (vedi modulistica)

 

Modalita' di versamento dell' imposta

Entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare il gestore dovrà procedere al riversamento attivando uno dei seguenti canali di pagamento:

  • mediante le procedure di pagamento on-line: IBAN  IT44Q0608510316000000024325;
  • presso gli sportelli della Cassa di Risparmio di Asti – Tesoriere del Comune di Canelli;

 

Sanzioni

Le sanzioni previste a carico dei gestori (e degli ospiti) per i casi di inottemperanza agli obblighi di cui sopra, sono indicate nel Regolamento (articoli 5 e 8).

Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione trimestrale alle prescritte scadenze, ovvero per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del Regolamento comunale (segnalazione delle inadempienze degli ospiti) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 Euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 Euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte comunque salve le sanzioni penali previste per il reato di appropriazione indebita di denaro pubblico, spettante al Comune di Canelli.

 

Versamenti in eccedenza

Nei casi di versamento dell’imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l’importo può essere recuperato, previa comunicazione al Comune di Canelli – Ufficio tributi., mediante compensazione con i pagamenti dell’imposta stessa da effettuare alle successive scadenze (art. 10 del Regolamento comunale). Nel caso in cui i versamenti in eccedenza non siano stati compensati, può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non si procede al rimborso dell’imposta per importi pari o inferiori ad euro 30,00 ai sensi della normativa vigente.


Normativa di riferimento

Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, art. 4

 

Documenti correlati

Delibere di approvazione degli atti
Informative
Modulistica
Regolamenti