SANZIONI PER MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI
Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, ha riordinato gli obblighi di prevenzione della corruzione, pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni delle pubbliche amministrazioni e delle società e gli enti di diritto privato controllati o partecipati da pubbliche amministrazioni.
Questa pagina raccoglie le informazioni di cui è prevista la pubblicazione, nello schema indicato dalla normativa vigente.
1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.
2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.
3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
La Civit con Delibera n. 65/2013 del 31 luglio 2013: in tema di “Applicazione dell’art. 14 del d.lgs n. 33/2013 - Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico”- ha chiarito che:
"Con specifico riferimento all’individuazione dei comuni a cui si applica l’art. 14, comma 1, lett. f), stante l’abrogazione dell’art. 41-bis del d.lgs. n. 267/2000 da parte del d.lgs. n. 33/2013, occorre considerare il riferimento all’art. 1, comma 1, n. 5) della legge 5 luglio 1982, n. 441.
Pertanto, ai sensi della richiamata norma, sono soggetti agli obblighi di pubblicazione relativamente alla situazione reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche elettive i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, fermo restando l’obbligo di pubblicazione per tutti i comuni, indipendentemente dal numero di abitanti, dei dati e delle informazioni di cui alle lettere da a) ad e) del medesimo art. 14, comma 1. Quanto alle forme associative di comuni si precisa che l’obbligo si riferisce agli organi di indirizzo politico delle stesse se la popolazione complessiva supera i 15.000 abitanti.
Tenuto conto, inoltre, della formulazione dell’art. 14, comma 1 del d.lgs. n. 33/2013 che individua quali soggetti tenuti alla pubblicazione dei dati e delle informazioni i “titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico”, deve ritenersi che nei Comuni sono assoggettabili agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14, comma 1, lett. f), il sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali."
Ne discende che per questo COMUNE, ne il Sindaco, ne gli Assessori, ne i Consiglieri Comunali debbono rendere noti i propri dati reddituali e patrimoniali.
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