Materie del servizio
A chi è rivolto
L’onere di trasmissione della comunicazione e della documentazione ad essa allegata grava non sul cittadino extracomunitario ospitato, bensì su chiunque, italiano o straniero che sia, gli stia offrendo ospitalità; pertanto la comunicazione deve esser firmata e trasmessa all’Autorità di P.S. dall’ospitante.
Descrizione
L'art.7 del d.lgs. n. 286 del 25/7/1998 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", che ha ripreso l'art.147 del T.U.L.P.S. (R.D. n.773 del 18/6/1931), prevede che :
chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta entro 48 ore all'autorità locale di pubblica sicurezza.
La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.
Come fare
La trasmissione della dichiarazione e dei suoi allegati può essere effettuata, oltre che a mano presso gli sportelli , anche a mezzo PEC ( non posta ordinaria, solo PEC) o raccomandata postale a/r.
Cosa serve
- Modulo compilato;
- Copia di un documento d'identità del dichiarante;
- Copia di un documento del cessionario (copia del permesso di soggiorno in corso di validità o copia delpassaporto - pagina dei dati anagrafici e del visto d’ingresso – unitamente a fotocopia ricevutaassicurate delle poste);
- Copia della documentazione comprovante la proprietà o il titolo di godimento dell’immobile (atto diproprietà, contratto di locazione, ecc.)
Cosa si ottiene
La registrazione dell'ospite straneiro e l'adempimento al Decreto Legislativo 286/1998 art. 7 - Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
Tempi e scadenze
La trasmissione va effettuata tassativamente entro 48 ore dall’ingresso dell’extracomunitario nell’immobile. Il termine volutamente non tiene conto dell’eventuale carattere festivo delle giornate coinvolte.
Ai sensi dell’art. 7 co. 3 T.U.I., chiunque non ottemperi precisamente a quanto prescritto entro i termini di legge incorrerà nel pagamento di una sanzione amministrativa.
Condizioni di servizio
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Ultimo aggiornamento: 18 marzo 2026, 13:37